Maltrattamento animali – bocconi avvelenati – cosa dice la legge?

La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) del 16.12.2005 scrive:

Art.1 Scopo
Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

Art.3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
a. dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato;
b. benessere: il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se:
1.le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
2.ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
3.l’animale è clinicamente sano,
4.si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;
 
Art.4 Principi
1 Chi si occupa di animali deve:
a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.
2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità
Art.23 Divieto di tenere animali
1L’autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l’allevamento, la commercializzazione o l’impiego a titolo professionale di animali a chi:
a. è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell’autorità;
b. per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.
2Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.
3L’USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all’articolo 33 per l’adempimento dei loro compiti legali.28
4Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.29

Capitolo 5: Disposizioni penali
Art.26 Maltrattamento di animali
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità;
b. uccide animali con crudeltà o per celia;
c. organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;
d. durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d’ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto;
e. abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell’azienda, nell’intento di disfarsene.
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.34

Art.32a56 Cooperazione internazionale
Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione degli animali.
 

Fonte: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/414/it

Per quanto riguarda i bocconi avvelenati e il comunicato stampa del Municipio di Lugano, l’unico modo per combattere il fenomeno è di DENUNCIARE in polizia e/o notificare al veterinario cantonale eventuali fatti.

Se non si conosce l’autore dei fatti si può fare DENUNCIA CONTRO IGNOTI.

Solo così le autorità potranno valutare la casistica sul territorio e prendere dei provvedimenti.