In base all’art. art. 720a del Codice civile svizzero (CCS), “chi trova un animale smarrito è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.”
Il CdS ha designato l’Ufficio del veterinario cantonale come servizio a cui rivolgere l’avviso. Secondo l’art. 722 CCS, chi ha trovato l’animale e ha adempiuto agli obblighi di notifica ne acquista la proprietà qualora non se ne scopra il proprietario entro il termine di due mesi.
Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l’animale, disporne liberamente.