TASSA SUI CANI Canton Ticino

 

Tassa sui cani

Durante il mese di aprile arriva la tassa sui cani. 

Riassumiamo quanto dice la Legge sui cani e il Regolamento sui cani in Canton Ticino:

  • l’importo di un min di Fr. 50.- e al massimo di Fr.100.- all’anno della tassa sui cani è regolata dalla “Legge sui cani” del Canton Ticino
  • L’ufficio del venterinario cantonale può emettere direttive ai Municipi per la procedua d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone
  • I Municipi possono decidere quale importo tassare (min Fr. 50.- max Fr.100.- all’anno)
  • Nell’importo sopramenzionato sono compresi i Fr. 25.- che i comuni riversano al cantone
  • Se il comune decide per un aumento della tassa sui cani (max Fr. 100.- annui), questa decisione viene messa all’albo comunale. Se nessuno reclama entro il termine stabilito l’aumento della tassa entra in vigore.
  • Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:
    a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
    b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo.

Qui di seguito gli estratti delle leggi con i link diretti alle leggi.
 
Legge sui cani (del 19 febbraio 2008) in canton Ticino:
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/8.3.1.2
 
Tassa
Art. 4
1 I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.
2 Tale tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane tra un importo minimo di fr. 50.– ed un importo massimo di fr. 100.–; per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all’anagrafe canina secondo l’Ordinanza federale sulle epizoozie.
3 Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone fr. 25.– della stessa.
4 Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.
 
 

Regolamento sui cani (dell’11 febbraio 2009) in Canton Ticino:
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/8.3.1.2.1
 
Ufficio del veterinario cantonale
Art. 2
L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente:
a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall’Ufficio del veterinario cantonale;
b) la vigilanza sull’obbligo di frequentazione dei corsi;
c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;
d) la procedura d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.[1]
2 L’Ufficio del veterinario cantonale:
a) decide circa il riconoscimento dei corsi e dei test attitudinali per l’ottenimento dell’attestato di capacità (art. 12 Legge);
b) designa i periti e gli esperti dei corsi e delle terapie comportamentali (art. 17 e 18 cpv. 1 lett. d Legge);
c) rilascia l’attestato di capacità (art. 12 Legge).[2]
 
Capitolo Terzo
Tasse e responsabilità civile
 
Tasse
Art. 4[4]
1 Il Municipio del Comune di residenza del proprietario del cane stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa annuale sui cani di cui all’art. 4 della Legge.
2 Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:
a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario l’importo delle altre tasse previste dalla Legge e dal presente regolamento.
 
Procedura di incasso
Art. 5[5]L’emissione e l’incasso delle tasse, ad eccezione della tassa annuale di competenza comunale, sono curati dall’Ufficio del veterinario cantonale.
  
 
Articoli di giornali sulla tassa dei cani
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1405673/lo-stato-ha-scoperto-i-proprietari-di-cani
 
 
Altre informazioni sulla tassa dei cani:
https://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/servizi/comuni/tassa-sui-cani/