COVID19: Cosa cambia per corsi e l’addestramento di cani a partire dal 18.01.2021?

COVID19 
 
01/2021 Novità dall’ultima versione in rosso

Le informazioni si basano sull’ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26.

Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha prorogato fino al 28 febbraio le misure adottate il 18 dicembre 2020. Poiché non è più possibile sospendere i corsi per la socializzazione e l’educazione dei cani, in considerazione del benessere degli animali, ma anche dell’interesse pubblico, ossia della prevenzione dei rischi per l’uomo e gli animali derivanti da cani non sufficientemente socializzati, a partire dal 18 gennaio 2021, d’intesa con l’UFSP, si applicano le seguenti disposizioni:

Le scuole per cani sono autorizzate ad offrire corsi per la socializzazione e l’educazione dei cani (socializzazione dei cuccioli, corsi per giovani cani, altri corsi di educazione) nei loro spazi all’aperto (art. 6d cpv. 1 lett. c). In analogia alla regolamentazione degli sport all’aperto, si raccomanda vivamente di limitare la dimensione del gruppo a un massimo di 5 persone, compreso il responsabile.

I gestori sono obbligati a sviluppare e attuare un piano di protezione in modo da poter garantire che le regole di igiene e di distanziamento richieste siano sempre rispettate. Il piano di protezione deve tenere conto anche delle aree di ingresso e di attesa, dove non si devono mai creare promiscuità tra i gruppi predefiniti.

Se l’area esterna di una scuola per cani può essere suddivisa in settori chiaramente definiti e sufficientemente ampi ed evitare così che i gruppi in qualsiasi momento vengano in contatto tra loro, è consentito insegnare a più gruppi contemporaneamente. Tuttavia, né il responsabile del corso né i singoli partecipanti e i loro cani possono cambiare gruppo o settore predefinito.

Le lezioni individuali continuano a essere consentite (art. 6d cpv. 1 lett. b): anche in questo caso devono essere sempre rispettate le regole di igiene e di distanziamento. Per i corsi che si rivolgono ai detentori di cani e non si svolgono in presenza dei cani stessi continua il divieto di svolgimento in presenza (art. 6d cpv. 1, ad es. seminari, corsi teorici).

Le palestre e gli impianti per gli sport cinofili rimangono chiusi.

Gli sport per cani «all’aperto», per esempio nel bosco o nei parchi, restano ammessi, senza contatto fisico, in gruppi di max. 5 persone a partire dai 16 anni (incl. addestratore) e non si applica il coprifuoco. Non ci sono restrizioni per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni.

Sono vietate le competizioni (art. 6e cpv. 1). Le uniche eccezioni sono costituite dal settore degli sport agonistici, in cui sono ammesse competizioni senza pubblico ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera g. È necessario elaborare e attuare un piano di protezione per garantire che le regole di distanziamento e di igiene siano sempre rispettate e che non venga superato il numero massimo di partecipanti.

Oltre a tutte queste prescrizioni, è importante sottolineare che le regole di base di distanziamento e di igiene ovviamente devono essere sempre rispettate.

Oltre alla legislazione nazionale, come indicato nella risposta alle manifestazioni sportive cinofile, devono essere sempre rispettate le prescrizioni cantonali, che possono essere più severe a causa della situazione epidemiologica e delle condizioni locali.

Infine, va notato che sono possibili ulteriori adeguamenti a breve termine dell’ordinanza.

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https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faq/faq-coronavirus-tiere.pdf.download.pdf/FAQs_COVID19_animali.pdf

FONTE: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html