Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento
Sui cani è inoltre vietato:
- recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- importare cani con orecchie o coda recise;
Deroghe
- I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie.
Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni. - I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:
- orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie;
- orecchie o coda recise per motivi medici;
- coda corta congenita.