Autorizzazione
I cani nati dopo il 1° aprile 2009 appartenenti alle razze sottoposte a restrizioni o ai relativi incroci, sono soggetti all’obbligo di autorizzazione di detenzione. I detentori di questi cani devono richiedere l’autorizzazione all’Ufficio del veterinario cantonale prima dell’acquisto. Tale obbligo è applicabile ai detentori residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno 30 giorni all’anno.
Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.
Richiesta e requisiti
La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:
estratto del casellario giudiziale.
Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’OPAn.
Preavvisa l’istanza e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.
L’Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell’autorizzazione.
Il costo dell’autorizzazione è stato fissato a 250.- CHF.
Deroghe
Non sottostà all’obbligo di richiesta di autorizzazione la detenzione:
- di cani degli organi di polizia, doganali, dell’esercito
- di cani per i non vedenti
- di cani detenuti temporaneamente dalle società per la protezione animali e dai rifugi riconosciuti dall’Ufficio del veterinario cantonale
- occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del proprietario
Formulario domanda autorizzazione scaricabile al seguente indirizzo:
https://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/settori-di-attivita/cani/razze-soggette-ad-autorizzazione/autorizzazione/
Regolamento sui cani (Art.13,14,15,16)