obbligo di conduzione individuale

Conduzione singola dei cani Art. 8

Nelle aree accessibili al pubblico i cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11, di qualsiasi età, possono essere condotti soltanto individualmente.
Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell’esercito, durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità.

 

Regolamento sui cani

Fonte: RACCOLTA DELLE LEGGI CANTON TICINO “Regolamento sui cani”

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