è vietato per legge importare cani con orecchie e code recise

Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento

Sui cani è inoltre vietato:

  1. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
  2. importare cani con orecchie o coda recise;

Deroghe

  1. I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie.
    Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.
  2. I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:
    • orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie;
    • orecchie o coda recise per motivi medici;
    • coda corta congenita.

 

FONTE IL CONSIGLIO FEDERALE / IL PORTALE DEL GOVERNO SVIZZERO
“Ordinanza sulla protezione degli animali OPAn

Ordinanza sulla protezione degli animali

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