Art. 5 - Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani:
- i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
- i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo;
- i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- i detentori di cani di servizio secondo l’OPAn;
- i detentori di cani da protezione del bestiame;
- i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e da Redog, con attestato di impiego di interesse pubblico;
- gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.