Adozione/acquisto cuccioli – importazione con vaccino contro la rabbia si o no?

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Cosa bisogna sapere prima di acquistare o adottare un cucciolo in base alla legge?

In breve:

  • Vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 56 giorni di vita
  • Vietato recidere code e/o orecchie
  • Entro 10 giorni registrazione del microchip nella banca dati Amicus tramite il veterinario di fiducia

Inoltre, se adottati o acquistati all’estero:

  • Passaporto per animali da compagnia
  • Microchip (già impiantato nel cucciolo)
  • Vaccinazione antirabbica:
    • 8-12 settimane di età vi è la possibilità di importazione senza il vaccino contro la rabbia con la Dichiarazione per deroga all’obbligo della vaccinazione antirabbica (*).
      QUESTA DICHIARAZIONE NON VALE PER I TROVATELLI siccome non si può attestare che la madre è stata vaccinata contro la rabbia prima di partorire gli animali.
    • 12-16 settimane di età ed è stata effettuata una prima vaccinazione antirabbica vi è la possibilità di importazione senza l’attesa dei 21 giorni con la Dichiarazione per deroga all’obbligo della vaccinazione antirabbica(*).
      QUESTA DICHIARAZIONE NON VALE PER I TROVATELLI siccome non si può attestare che la madre è stata vaccinata contro la rabbia prima di partorire gli animali.
    • Dalle 16 settimane di età con il vaccino contro la rabbia e l’attesa dei 21 giorni per la formazione degli anticorpi.
  • Obbligo di fermarsi alla frontiera e dichiarare il cane (sdoganamento)

Possiamo quindi dire che acquistare (da Paesi della categoria 1 EU e altri stati europei) un cucciolo di razza da un allevatore serio oppure un cucciolo da una cucciolata nata in una famiglia privata può essere importato in Svizzera dopo i 56 giorni di vita con passaporto, microchip e una dichiarazione per la deroga all’obbligo della vaccinazione antirabbica.
 
Mentre cuccioli provenienti da cani trovatelli, cani abbandonati e in sostanza da cani dei quali non si conosce il passato: l’importazione di cuccioli può essere solo effettuata a 3 mesi e 21 giorni e cioè dopo aver somministrato il vaccino antirabbico al terzo mese di età con l’attesa dei 21 giorni per la formazione degli anticorpi con passaporto, microchip.
 
Qui di seguito trovate in dettaglio i link e le varie informazioni:
 
L’ordinanza sulla protezione degli animali (https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080796/index.html) all’articolo 22 “Pratiche vietate sui cani” dice che:

  • è vietato importare o far transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice;
  • è vietato recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti
  • è vietato importare cani con orecchie e coda recise
  • è vietato sopprimere gli organi vocali

Al link https://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/settori-di-attivita/importazione-e-esportazione/cani-gatti-e-furetti/ troverete tutte le informazioni per l’importazione cani, gatti e furetti.
Nel paragrafo “Condizioni per l’importazione” troverete le informazioni per i cani di età inferiore alle 12 settimane e per i cani a partire dalle 12 settimane di età e il (*)link per scaricare la dichiarazione per la deroga all’obbligo della vaccinazione antirabbica.

 

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