Responsabilità civile
Art. 5 Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un’assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l’importo minimo.
Assicurazione di responsabilità civile
Art. 6 Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.