Obbligo di autorizzazione
Art. 13 Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all’obbligo di ottenere dall’Ufficio del veterinario cantonale l’autorizzazione di detenzione prima dell’acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.